20 settembre 2012

Il Matrimonio Civile: dove celebrarlo

Leggendo vari "forum" mi sono resa conto che c'e' parecchia confusione riguardo la normativa che regola la celebrazione delle nozze civili al di fuori del Municipio vero e proprio.

Film che presentano locations da favola, programmi televisivi incentrati sull'organizzazione di matrimoni in altri Stati, per lo piu' anglosassoni, il legittimo desiderio di vivere alla grande il giorno del si' hanno alimentato fantasie e sogni poco realizzabili nel nostro Paese.

Per maggior chiarezza riporto, di seguito, gli Articoli di Legge, tratti dallo Stato Civile, che disciplinano la materia:

Celebrazione in luogo diverso dalla Casa comunale
Il primo ed obbligatorio richiamo è agli artt. 106 e 110 del codice civile che rispettivamente stabiliscono:
— il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella Casa comunale davanti all’ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (art. 106);
— è possibile la celebrazione al di fuori della Casa comunale solo in caso di infermità o altro impedimento dei nubendi (art. 110) (1);
1) per completezza informativa è corretto citare anche gli artt. 109 e 115 del codice civile che consentono la celebrazione nella Casa comunale di Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione o all’estero nelle sedi previste dalla legislazione straniera.
............................
Il Ministero, anche nella considerazione di incontrare il desiderio dei cittadini che intendono sposarsi in Comuni che non dispongono di proprie adeguate ed idonee sale per la celebrazione (ovvio riferimento all’appropriato decoro che l’istituto civile del matrimonio deve conservare), ritiene possa procedersi alla celebrazione in giardini (parchi o altri spazi verdi) purchè dette aree siano di «pertinenza funzionale» all’edificio ove ha sede la Casa comunale.
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L’art. 3, comma 1, del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, prevede che i Comuni possono disporre, anche per singole funzioni, l’istituzione di uno o più separati uffici dello stato civile. Gli uffici separati dello stato civile vengono istituiti o soppressi con deliberazione della giunta comunale. Il relativo atto è trasmesso al
Prefetto.
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Riassumendo, è possibile la celebrazione del matrimonio civile nelle seguenti sedi:
— municipio (Casa comunale propriamente detta);
— separati uffici di stato civile, previa adozione di deliberazione ed invio al Prefetto ai sensi dell’art. 3, del D.P.R. n. 396/2000;
— sale esterne alla Casa comunale, purchè nella disponibilità dell’ente per l’erogazione di servizi in modo continuativo;
— giardini o altre zone verdi, funzionali alla Casa comunale o a separati uffici di stato civile o a sedi esterne.



Tutto questo, tradotto in poche parole, significa che per essere valido a tutti gli effetti un Matrimonio Civile debba essere celebrato in una Casa comunale oppure in altra sede - castello, villa, teatro, giardino - che sia stata assurta a "Casa comunale" tramite delibera dalla Giunta Municipale ove possono essere portati e custoditi i Registri Comunali.

Un'alternativa, che sta ultimamente riscuotendo consensi, e' data dal Matrimonio Laico-Umanista (o Matrimonio Simbolico), che prevede che lo stesso giorno delle nozze la coppia di sposi si rechi come prima cosa in Municipio ad apporre le firme sul Registro Comunale al cospetto di almeno due testimoni e poi ripeta, in un secondo momento, la cerimonia davanti a parenti ed amici nella localita' sognata sia essa una spiaggia, un giardino, un rifugio di montagna, una barca, ......

Un'ultima curiosita': le coppie che desiderano una cerimonia particolarmente intima ed unica possono farsi sposare da un amico o da un'amica. 
Questo in base al DPR n. 396 del 3 novembre 2000 che, all’articolo 1 comma 3, recita: "Le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate ai dipendenti a tempo indeterminato del Comune, previo superamento di apposito corso, o al presidente della Circoscrizione ovvero a un consigliere comunale che esercita le funzioni nei quartieri o nelle frazioni, o al segretario comunale. Per il ricevimento del giuramento di cui all’articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, e per la celebrazione del matrimonio, le funzioni di ufficiale dello stato civile possono essere delegate anche a uno o più consiglieri o assessori comunali o a cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale".

Paola


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